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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il primo capoverso del primo comma dell'articolo 8 della legge 9
marzo 1967, n. 150, e' cosi' modificato:
"Gli insegnanti che, entro l'anno scolastico 1966-67 compiano
almeno tre anni di servizio nelle scuole secondarie dei convitti
nazionali, sono assunti nei ruoli dello Stato, sempre che ne facciano
domanda e siano in possesso di uno dei seguenti requisiti:".