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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro tre anni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme, aventi
valore di legge, per l'aggiornamento e la modifica delle disposizioni
legislative in materia doganale, comprese quelle relative a singoli
prelievi, tributi, contributi e diritti riscossi dalle dogane in
forza di legge.
La delega non comprende la materia relativa ai corrispettivi per
servizi doganali straordinari e al diritto per analisi d'urgenza
eseguite dai laboratori chimici delle dogane e delle imposte
indirette.