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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il contributo ordinario annuo di lire 30 milioni concesso alla Lega
navale italiana con legge 5 luglio 1964 n. 626, a decorrere
dall'esercizio 1968 e' fissato in 60 milioni annui.