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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Ministero dei lavori pubblici, competente - a norma del regio
decreto 18 maggio 1931, n. 544 - ad eseguire opere edilizie per conto
dello Stato, e' autorizzato a provvedere, assumendo l'onere relativo
sui fondi del proprio bilancio:
a) ai lavori di natura statica e strutturale, di manutenzione
straordinaria, di restauro ed impianto di apparecchiature tecniche,
in edifici, statali e non statali, di interesse artistico o storico
soggetti alla legge 1 giugno 1939, n. 1089;
b) ai lavori della stessa natura in edifici, statali e non
statali, anche privi di interesse artistico o storico, adibiti a sede
di raccolte museali dello Stato o di servizi ad esse inerenti che
perseguano finalita' artistiche e culturali.
E' fatta salva la competenza dei soprintendenti ai monumenti o alle
antichita' per quanto riguarda la tutela dei caratteri monumentali
degli edifici oggetto dei lavori di cui alla lettera a), e la
competenza dei soprintendenti alle gallerie o alle antichita' per
quanto riguarda i lavori di cui alla lettera b).