Legge Ordinaria n. 292 del 14/03/1968 (Pubblicata nella G.U. del 4 aprile 1968 n. 88)
Disposizioni sulla competenza del Ministero dei lavori pubblici per lavori che interessano il patrimonio storico e artistico.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Ministero  dei  lavori pubblici, competente - a norma del regio
decreto 18 maggio 1931, n. 544 - ad eseguire opere edilizie per conto
dello  Stato, e' autorizzato a provvedere, assumendo l'onere relativo
sui fondi del proprio bilancio:
    a)  ai  lavori  di  natura statica e strutturale, di manutenzione
straordinaria,  di  restauro ed impianto di apparecchiature tecniche,
in  edifici,  statali e non statali, di interesse artistico o storico
soggetti alla legge 1 giugno 1939, n. 1089;
    b)  ai  lavori  della  stessa  natura  in  edifici, statali e non
statali, anche privi di interesse artistico o storico, adibiti a sede
di  raccolte  museali  dello  Stato o di servizi ad esse inerenti che
perseguano finalita' artistiche e culturali.
  E' fatta salva la competenza dei soprintendenti ai monumenti o alle
antichita'  per  quanto  riguarda la tutela dei caratteri monumentali
degli  edifici  oggetto  dei  lavori  di  cui  alla  lettera a), e la
competenza  dei  soprintendenti  alle  gallerie o alle antichita' per
quanto riguarda i lavori di cui alla lettera b).
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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