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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I decreti di riconoscimento degli istituti superiori di educazione
fisica, di cui all'articolo 28 della legge 7 febbraio 1958, n. 88,
hanno effetto per i corsi che si terranno a decorrere dall'anno
accademico successivo alla data di emanazione dei decreti. La
medesima norma si applica per le eventuali modifiche degli statuti
degli istituti superiori di educazione fisica.