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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Per la durata di un triennio, a partire dal 10 gennaio 1968, la
misura dei premi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro dai titolari di imprese artigiane,
iscritti all'albo di cui alla legge 25 luglio 1956, n. 860, senza
dipendenti, e' ridotta del 30 per cento.
La somma complessivamente riscossa in meno dallo Istituto nel
periodo predetto e' anticipata annualmente dalla gestione
dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i
superstiti degli artigiani di cui alla legge 4 luglio 1959, n. 463.
Le modalita' di versamento dell'anticipazione saranno stabilite con
convenzione da stipularsi fra gli istituti interessati.
Ai soli fini dell'applicazione della riduzione dei premi prevista
dal presente articolo non si considerano dipendenti gli apprendisti
assunti ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive
modificazioni.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 marzo 1968
SARAGAT
MORO BOSCO
Visto, il Guardasigilli: REALE