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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il titolo della legge 2 dicembre 1967, n. 1232, e' cosi'
modificato:
"Estensione delle provvidenze di cui alla legge 3 gennaio 1963, n.
4, ai fabbricati rurali danneggiati o distrutti dai terremoti
verificatisi negli anni 1960 e 1961 nelle province di Terni, Perugia
e Rieti e nel secondo semestre del 1960 nella provincia di Firenze e
provvidenze per i comuni terremotati nella regione marchigiana".