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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
La tabella dei diritti per la visita del bestiame e dei prodotti ed
avanzi animali ai confini dello Stato, prevista dall'articolo 32 del
testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27
luglio 1934, n. 1265, quale risulta modificata con decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 settembre 1947, n.
1099, e' sostituita dalla tabella allegata.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 gennaio 1968
SARAGAT
MORO - MARIOTTI - PRETI
- RESTIVO - COLOMBO -
ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: REALE