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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Gli articoli 64 e 65 del regolamento per la polizia, sicurezza e
regolarita' dell'esercizio delle strade ferrate, approvato con regio
decreto 31 ottobre 1873, n. 1687, sono sostituiti dal seguente:
"I contravventori alle disposizioni degli articoli 47, 51, 52, 53,
54, 55 e 56 del presente regolamento verranno puniti con la pena
dell'ammenda fino a lire 20.000, salvo che i fatti costituiscano piu'
gravi reati".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 marzo 1968
SARAGAT
MORO - REALE -
SCALFARO
Visto, il Guardasigilli: REALE