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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le navi destinate alla pesca marittima di stazza lorda non
inferiore a 1.600 tonnellate e che compiono viaggi oltre gli Stretti
di Gibilterra e dei Dardanelli e il Canale di Suez devono essere
munite di impianto radiotelegrafico rispondente alle norme tecniche
stabilite per gli impianti la cui installazione e' obbligatoria in
base alle disposizioni vigenti.