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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
(Soggetti militari)
Ai militari delle forze armate, agli appartenenti a Corpi o servizi
ausiliari, alle infermiere volontarie della Croce Rossa italiana, che
abbiano in guerra riportato ferite o lesioni o contratto infermita',
da cui sia derivata perdita o menomazione della capacita' lavorative
generica, e ai loro congiunti, quando dalle ferite, lesioni o
infermita' sia derivata la morte, sono conferite pensioni, assegni o
indennita' di guerra, alle condizioni nei modi stabiliti e secondo
l'ordine previsto dalla presente legge.
Spetta la pensione, l'assegno o la indennita' di guerra, quando
sussistano le altre condizioni necessarie, anche ai militari dei
Corpi o servizi operanti in paesi esteri o in paesi militarmente
occupati o nelle ex colonie, ed ai loro congiunti.