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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il termine di cui al terzo comma dell'articolo 5 della legge 16
settembre 1960, n. 1016, gia' prorogato con legge 25 gennaio 1962, n.
21, 28 luglio 1962, n. 1075, 21 febbraio 1963, n. 264, 23 marzo 1964,
n. 153, e 6 maggio 1966, n. 308, e' ulteriormente prorogato al 31
dicembre 1968.