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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 23 febbraio 1960, n.
186, e' sostituito dal seguente:
"La prova subita deve risultare da appositi marchi, impressi su
ogni singola arma, dal Banco o dalla sezione che l'ha eseguita;
occorrendo, dal Banco o dalla sezione predetta, puo' essere
rilasciato anche un certificato per l'arma o le armi provate, di
pertinenza di una singola ditta".