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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per le giornate di spettacolo in cui il prezzo d'ingresso non
superi il limite stabilito dall'articolo 6, secondo comma, della
legge 4 novembre 1965, n. 1213, e' concesso agli esercenti di sale
cinematografiche, con la osservanza delle disposizioni di cui
all'articolo 37 della stessa legge, l'abbuono dei diritti erariali
introitati a norma di legge, sino alla concorrenza di un importo
massimo di lire 7.000.
Sui diritti erariali eventualmente introitati in eccedenza a tale
limite sono corrisposti gli abbuoni previsti dalla legge 4 novembre
1965, n. 1213.