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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La vendita al pubblico degli alimenti surgelati, e' consentita a
tutti gli esercizi commerciali di qualsiasi tipo e specializzazione
merceologica che esercitano la vendita al pubblico di prodotti
agricoli ed alimentari, comunque conservati, senza alcuna limitazione
in rapporto alla gamma merceologica per la quale e' stata loro
concessa licenza di vendita, con la osservanza della presente legge,
e nei limiti posti da altre leggi a tutela dell'igiene e della
sanita' pubblica.
La vendita di carni surgelate e' pure consentita negli esercizi
abilitati alla vendita di carni fresche o congelate e regolati dalla
legge 4 aprile 1964, n. 171.
Il titolare di un esercizio commerciale abilitato alla vendita di
prodotti agricoli ed alimentari con licenza non conforme a quanto
prescritto dal comma precedente potra' ottenere la licenza per la
vendita degli alimenti surgelati come aggiunta di nuova voce alla
licenza preesistente.