Legge Ordinaria n. 326 del 12/03/1968 (Pubblicata nella G.U. del 9 aprile 1968 n. 92)
Provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1. 
                       (Finalita' della legge) 
 
  L'intervento pubblico ordinario inteso a conseguire  gli  obiettivi
di  razionalizzazione  e  di  equilibrato  sviluppo  territoriale   e
settoriale della ricettivita' alberghiera e  turistica,  fissati  dal
programma  economico  nazionale,  nonche'  dai  piani  poliennali  di
coordinamento previsti rispettivamente per il Mezzogiorno e  le  zone
depresse e montane del centro-nord, dalle leggi 26  giugno  1965,  n.
717, e 22 luglio 1966, n. 614, e' regolato dalle  disposizioni  della
presente legge. 
 

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