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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
(Finalita' della legge)
L'intervento pubblico ordinario inteso a conseguire gli obiettivi
di razionalizzazione e di equilibrato sviluppo territoriale e
settoriale della ricettivita' alberghiera e turistica, fissati dal
programma economico nazionale, nonche' dai piani poliennali di
coordinamento previsti rispettivamente per il Mezzogiorno e le zone
depresse e montane del centro-nord, dalle leggi 26 giugno 1965, n.
717, e 22 luglio 1966, n. 614, e' regolato dalle disposizioni della
presente legge.