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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Gli insegnanti che abbiano prestato servizio in qualita' di lettori
di italiano presso universita' e istituti di cultura stranieri con
qualifica non inferiore a "buono" rilasciata con certificazione del
Ministero degli affari esteri, per i periodi di servizio indicati dal
primo comma dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1966, n. 603,
sempreche' siano forniti della prescritta abilitazione, sono inclusi
in graduatorie nazionali da utilizzare dopo l'esaurimento delle
graduatorie di cui agli articoli 4 e 6 della legge 25 luglio 1966, n.
603.
Sono inclusi altresi' in dette graduatorie nazionali da utilizzare
dopo l'esaurimento delle graduatorie di cui agli articoli 4 e 6 della
legge 25 luglio 1966, n. 603, relative all'insegnamento di
matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali, gli
insegnanti in possesso dei requisiti di servizio di cui al primo
comma dell'articolo 1 della citata legge 25 luglio 1966, n. 603,
forniti del titolo di abilitazione all'insegnamento delle materie
tecnico-commerciali, agrarie e di chimica ed in possesso del titolo
di studio richiesto ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 21 novembre 1966, n. 1298, e successive modificazioni ed
integrazioni per l'ammissione agli esami di abilitazione
all'insegnamento delle discipline comprese nella cattedra cui
aspirano.