Legge Ordinaria n. 33 del 23/01/1968 (Pubblicata nella G.U. del 12 febbraio 1968 n. 37)
Modifiche alla legge 9 giugno 1964, n. 615, sulla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  In aumento alla somma prevista dall'articolo 1 della legge 9 giugno
1964,  n.  615,  nello  stato di previsione della spesa del Ministero
della sanita' sono iscritte la somma di lire 3.000 milioni per l'anno
finanziario  1968,  la somma di lire 4.000 milioni per ciascuno degli
anni  dal  1969  al  1972 e la somma di lire 2.000 milioni per l'anno
1973.
  Entro  il  limite  massimo  del 6 per cento della somma annualmente
stanziata  ai sensi della presente legge e della legge 9 giugno 1964,
n.  615,  possono essere concessi contributi a termini del successivo
articolo 7.
  L'1  per  cento  della  somma  annualmente stanziata ai sensi della
presente legge e della legge 9 giugno 1964, n. 615, e' destinato alle
spese  per  oneri  di carattere generale, relativi all'attuazione dei
piani di profilassi e di risanamento.
 

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