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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
In aumento alla somma prevista dall'articolo 1 della legge 9 giugno
1964, n. 615, nello stato di previsione della spesa del Ministero
della sanita' sono iscritte la somma di lire 3.000 milioni per l'anno
finanziario 1968, la somma di lire 4.000 milioni per ciascuno degli
anni dal 1969 al 1972 e la somma di lire 2.000 milioni per l'anno
1973.
Entro il limite massimo del 6 per cento della somma annualmente
stanziata ai sensi della presente legge e della legge 9 giugno 1964,
n. 615, possono essere concessi contributi a termini del successivo
articolo 7.
L'1 per cento della somma annualmente stanziata ai sensi della
presente legge e della legge 9 giugno 1964, n. 615, e' destinato alle
spese per oneri di carattere generale, relativi all'attuazione dei
piani di profilassi e di risanamento.