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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi primo e secondo, della
legge 5 marzo 1963, n. 322, continuano ad avere applicazione sino al
31 dicembre 1969.
Il servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i
contributi unificati in agricoltura provvede alla formazione degli
elenchi di variazione, concernenti nuove iscrizioni, cancellazioni e
nuove classificazioni di lavoratori, previo parere delle commissioni
comunali di cui all'articolo 4 del decreto legislativo
luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75.
Indipendentemente da tale procedimento, le commissioni comunali
predette hanno facolta' di formulare proposte al servizio predetto in
ordine alla formazione degli elenchi di variazione di cui al comma
precedente.