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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il contributo annuo di lire 290 milioni disposto a favore
dell'Istituto nazionale della nutrizione, con legge 25 febbraio 1963,
n. 258, e' elevato a decorrere dall'anno finanziario 1968, a lire 450
milioni.
Il contributo di cui al precedente comma sara' stanziato nello
stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e
delle foreste.