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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
L'assistenza sanitaria di malattia prevista dalla legge 28 luglio
1967, n. 669, spetta, in deroga all'art. 2 della legge 26 febbraio
1963, n. 329, anche alle sorelle conviventi e a carico degli
iscritti, indipendentemente da qualsiasi limite di eta'.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 marzo 1968
SARAGAT
MORO - BOSCO - TAVIANI -
COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE