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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'articolo 265 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con
regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, quale risulta modificato
dall'articolo 1 della legge 24 febbraio 1965, n. 108, e' sostituito
dal seguente:
"Nei casi di peste bovina, di pleuropolmonite contagiosa dei bovini
e di morva, il veterinario provinciale ordina l'abbattimento e la
distruzione degli animali infetti e, quando sia necessario per
impedire la diffusione della malattia, anche degli animali sospetti
di infezione o di contaminazione.
Nei casi di afta epizootica, di peste equina, di febbre catarrale
degli ovini, di peste suina classica, di peste suina africana, e di
altre malattie esotiche degli animali, il Ministro per la sanita',
quando sia necessario per impedire la diffusione della malattia, puo'
stabilire con proprio decreto l'obbligo di abbattere e di distruggere
gli animali infetti o sospetti di infezione o di contaminazione.
Per l'abbattimento dell'animale e' concessa al proprietario una
indennita' variabile dal 50 al 70 per cento del valore di mercato,
calcolato sulla base del valore medio degli animali della stessa
specie e categoria, secondo i criteri che saranno determinati dal
Ministro per la sanita' di concerto con il Ministro per l'agricoltura
e per le foreste.
Ai coltivatori diretti l'indennita' puo' essere corrisposta fino
all'80 per cento.
L'importo delle indennita' e' per i tre quarti a carico dello Stato
e per un quarto a carico della provincia.
L'indennita' non viene concessa a coloro che contravvengono alle
disposizioni previste dalla presente legge o dal regolamento di
polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, quando la contravvenzione
riguarda malattie previste dalla presente legge e sia commessa nel
corso dell'epizoozia per la quale sia stato disposto l'abbattimento
di animali e prima dell'abbattimento stesso. In tali casi
l'indennita' viene corrisposta soltanto se il procedimento penale si
conclude con sentenza passata in giudicato di assoluzione".