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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I cittadini italiani residenti nelle zone di Trieste e Gorizia e
quelli che fecero parte della Divisione partigiana "Pasubio" gia'
operante nel Veneto; i volontari italiani che, dopo l'8 settembre
1943, combatterono all'estero nelle formazioni partigiane italiane e
straniere; coloro che possono comprovare di essere stati detenuti,
per attivita' partigiana, per almeno tre mesi durante il periodo
dall'8 settembre 1943 all'8 maggio 1945, in territorio metropolitano
od all'estero; i mutilati, gli invalidi e le famiglie dei caduti o
dei dispersi per cause dipendenti dalla lotta di liberazione in
Italia o all'estero, possono - entro il termine perentorio di sei
mesi dall'entrata in vigore della presente legge - presentare domanda
di riconoscimento delle qualifiche di cui al decreto legislativo
luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, alla commissione di cui al
successivo articolo 4, presso il Ministero della difesa in Roma.
Le domande saranno esaminate in base alle norme ed ai requisiti
contemplati nel decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945,
n. 518.