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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a somministrare
all'istituto mobiliare italiano, in aggiunta allo importo previsto
all'articolo 4 della 18 dicembre 1961, n. 1470, nuovi fondi destinati
alla concessione di ulteriori finanziamenti ai sensi della stessa
legge, entro il limite di 10 miliardi di lire.
Il Ministro per l'industria, per il commercio e per l'artigianato
e' autorizzato a stipulare con l'Istituto mobiliare italiano le
convenzioni aggiuntive che si rendessero necessarie per la
concessione dei finanziamenti di cui al presente articolo.