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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I ruoli organici del personale del Ministero del commercio con
l'estero sono stabiliti nei quadri 1, 2, 3 e 4, annessi alla presente
legge.
Gli attuali posti in soprannumero risultanti dall'applicazione
della legge 4 febbraio 1966, n. 32, sono assorbiti nelle dotazioni
organiche previste nei suddetti quadri.