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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'olio ottenuto dalla estrazione a mezzo solvente o dalla pressione
meccanica di semi oleosi e successivamente sottoposto, per essere
reso commestibile, a processo industriale di rettificazione,
altrimenti detto "di raffinazione", dev'essere denominato "olio di
semi".
Alla suddetta denominazione dovra' aggiungersi l'indicazione della
specie del seme oleoso sempreche' l'olio di semi sia stato prodotto
da una sola specie, mentre qualora l'olio di semi sia costituito da
miscele di oli prodotti da diverse specie di semi oleosi, esso dovra'
essere denominato "olio di semi vari".