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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Gli impiegati assunti dalla soppressa amministrazione dell'Africa
italiana con rapporto d'impiego disciplinato dal contratto tipo
approvato col decreto ministeriale 30 aprile 1929, n. 129, e
successive modificazioni, i quali, ai sensi dell'articolo 13 della
legge 29 aprile 1953, numero 430, modificato con l'articolo 7 della
legge 9 luglio 1954, n. 431, abbiano optato per la conservazione di
detto rapporto d'impiego, in servizio, in tale posizione, alla data
del 10 gennaio 1964, restano assegnati, con effetto dalla data
predetta, in servizio stabile e permanente alle amministrazioni dello
Stato alle cui dipendenze siano stati trasferiti in applicazione
dell'articolo 14 della citata legge 29 aprile 1953, n. 430.
Coloro i quali prestino effettivo e continuativo servizio presso
amministrazioni dello Stato diverse da quella di appartenenza
rimangono assegnati a tali amministrazioni.
Gli impiegati di cui al precedente comma saranno iscritti, presso
le amministrazioni di assegnazione, in appositi quadri secondo le
carriere e le qualifiche previste dalla presente legge, nell'ordine
di anzianita' in ciascuna qualifica. I quadri saranno annualmente
pubblicati nei ruoli di anzianita' di cui all'articolo 55 del testo
unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3.