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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
A decorrere dal 1 gennaio 1967 i limiti di congrua per i titolari
di benefici ecclesiastici e l'assegno per gli economi spirituali
stabiliti dalla legge 28 febbraio 1963, n. 306, sono elevati del 30
per cento.
Su tali nuovi limiti e' calcolata la percentuale dello assegno per
spese di culto di cui agli articoli 24 e 30 del testo unico sulle
congrue, approvato con regio decreto 29 gennaio 1931, n. 227.
E' abrogato il secondo comma dell'articolo 32 del citato testo
unico 29 gennaio 1931, n. 227.