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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il quinto comma dell'articolo 6 della legge 14 febbraio 1963, n.
60, concernente la liquidazione del patrimonio edilizio della
gestione INA-Casa, e' sostituito dai seguenti:
"Gli assegnatari degli alloggi a riscatto con patto di futura
vendita, siti in edifici trasferiti in proprieta' degli Istituti
autonomi per le case popolari e degli altri enti di cui all'articolo
4 della presente legge e composti totalmente o prevalentemente da
detti alloggi, possono esercitare, qualora ne facciano richiesta, a
maggioranza, ai predetti Istituti ed Enti, l'amministrazione autonoma
degli alloggi e determinare le quote di amministrazione e
manutenzione a proprio carico.
Gli assegnatari degli alloggi a riscatto con patto di futura
vendita, trasferiti in proprieta' degli Istituti autonomi per le case
popolari e degli altri enti di cui all'articolo 4 della presente
legge e siti in edifici nei quali si sia costituito, in conseguenza
dell'acquisizione della proprieta' degli alloggi da parte di altri
assegnatari, il condominio ai sensi delle norme del codice civile,
possono partecipare al condominio in rappresentanza dei predetti
istituti ed enti, qualora ne facciano richiesta ai medesimi, e
concorrere a determinare direttamente le quote di amministrazione e
manutenzione a proprio carico.
L'amministrazione autonoma e la rappresentanza di cui ai commi
precedenti sono esercitate sotto la vigilanza degli istituti autonomi
per le case popolari e degli altri enti di cui all'articolo 4 della
presente legge per quanto attiene alla tutela della proprieta'.
L'ammontare della quota di spese generali da corrispondersi agli
istituti autonomi per le case popolari e agli altri enti di cui
all'articolo 4 della presente legge da parte degli assegnatari di cui
al quinto, sesto e nono comma del presente articolo, e' fissato con
decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
Gli assegnatari in locazione semplice di alloggi trasferiti in
proprieta' degli istituti autonomi per le case popolari e degli altri
enti di cui all'articolo 4 della presente legge e siti in edifici nei
quali si siano costituite amministrazioni autonome o condominiali
possono essere delegati dai predetti istituti ed enti a
rappresentarli in seno a tali amministrazioni.
L'ammontare delle quote di amministrazione e manutenzione ordinaria
dovute dagli assegnatari di alloggi siti in edifici nei quali non
siano state costituite le amministrazioni autonome e condominiali di
cui ai commi precedenti, nonche' i criteri per l'attuazione della
manutenzione straordinaria degli edifici di prevalente proprieta'
degli istituti autonomi per le case popolari e degli altri enti di
cui all'articolo 4 della presente legge sono fissati distintamente
con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
Le quote di spese generali e le quote di amministrazione di cui
all'ottavo e decimo comma del presente articolo sono determinate in
relazione ai servizi prestati.
Le quote di manutenzione ordinaria sono determinate distintamente
per le singole zone, sentito il parere del comitato centrale di cui
al successivo articolo 13.
Tale parere e' formulato dal comitato centrale sentiti i comitati
provinciali di cui al successivo articolo 24".