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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I benefici previsti dall'articolo 136 del regio decreto-legge 4
ottobre 1935, n. 1827, e dall'articolo 3 della legge 12 agosto 1962,
n. 1338, sono estesi agli assicurati e pensionati dell'assicurazione
generale obbligatoria per la invalidita', vecchiaia e superstiti dei
territori gia' facenti parte dell'ex impero austro-ungarico per il
periodo di servizio militare effettivo prestato nelle forze armate
austriache dal 25 maggio 1915 al 1 luglio 1920, e documentato secondo
le norme vigenti.