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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La misura massima, stabilita nell'articolo 10 del regolamento
approvato con regio decreto 17 marzo 1927, n. 614, della
contribuzione annua della quale i consorzi apistici sono autorizzati
a gravare gli apicoltori consorziati, viene elevata a lire
centocinquanta per alveare, sia razionale che villico.