Legge Ordinaria n. 355 del 18/03/1968 (Pubblicata nella G.U. del 11 aprile 1968 n. 94)
Modificazioni dell'articolo 10 del regio decreto 17 marzo 1927, n. 614, concernente provvedimenti per la difesa dell'apicoltura.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La  misura  massima,  stabilita  nell'articolo  10  del regolamento
approvato   con   regio   decreto   17  marzo  1927,  n.  614,  della
contribuzione  annua della quale i consorzi apistici sono autorizzati
a   gravare   gli   apicoltori  consorziati,  viene  elevata  a  lire
centocinquanta per alveare, sia razionale che villico.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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