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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per la riparazione dei danni alluvionali degli anni dal 1959 al
1964 agli impianti delle ferrovie in concessione: Provinciali
modenesi; Domodossola-confine Svizzero; Ferrovie complementari della
Sardegna e Strade ferrate sarde; Sangritana; Brescia-Iseo-Edolo, puo'
accordarsi dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile un
concorso dello Stato, nei limiti di spesa e con le modalita' e
prescrizioni stabilite dalla legge 14 giugno 1949, n. 410, relativa
alla riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione.
La medesima provvidenza puo' essere accordata, per la riparazione
dei danni alluvionali verificatisi dal 1965 all'ottobre 1966, in
favore delle seguenti ferrovie in concessione: Trento-Male'; Centrale
umbra; Spoleto-Norcia; Val Brembana; Roma-Viterbo; Udine-Cividale.