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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Sono indetti concorsi per soli titoli, riservati agli insegnanti
non di ruolo, compresi gli insegnanti d'arte applicata, negli
istituti statali o pareggiati d'istruzione artistica, che abbiano
prestato servizio in almeno due degli anni scolastici dal 1961-62 al
1967-68 incluso con qualifica non inferiore a "distinto".
Gli assistenti delle accademie di belle arti e dei licei artistici
che abbiano prestato servizio alle condizioni indicate nel precedente
comma, possono chiedere di partecipare solo ai concorsi indetti
rispettivamente per le accademie di belle arti e per i licei
artistici.