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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il trattamento di quiescenza, nella forma della pensione, a favore
degli ufficiali giudiziari e' determinato con l'applicazione della
tabella A, unita alla presente legge, che sostituisce la tabella A di
cui alla lettera a) dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1962, n.
1353. I valori riportati dalla nuova tabella A sono comprensivi della
rendita vitalizia aggiuntiva di cui alla lettera b) del citato
articolo 2, la quale viene soppressa come emolumento a se' stante.