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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per le opere di cui all'articolo 13 della legge 24 luglio 1961, n.
729, e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 140 miliardi negli
esercizi finanziari dal 1968 al 1974 ripartiti in ragione di 20
miliardi per anno.
La somma stessa sara' destinata per lire 36 miliardi al
completamento del programma di costruzione di raccordi autostradali
di cui al primo comma dell'articolo 13 della citata legge n. 729 e
per le restanti lire 104 miliardi alla costruzione delle strade di
grande comunicazione di cui all'ultimo comma del predetto articolo
13.
La ripartizione delle predette somme di lire 36 miliardi e di lire
104 miliardi restano rispettivamente cosi' fissate per ciascuno degli
esercizi predetti:
Esercizio 1968 L. 8 miliardi L. 12 miliardi
" 1969 " 7 " " 13 "
" 1970 " 7 " " 13 "
" 1971 " 7 " " 13 "
" 1972 " 7 " " 13 "
" 1973 " 20 "
" 1974 " 20 "
-- --
L. 36 miliardi L. 104 miliardi
-- --
Sui predetti stanziamenti annuali grava nella misura dell'1,50 per
cento la quota oneri generali da attribuirsi all'Azienda nazionale
autonoma delle strade. Non meno di due terzi di tale quota dovranno
essere destinati alla spesa per la compilazione, dei progetti.