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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
I benefici di cui alle leggi 10 marzo 1955, n. 96, 8 novembre 1956,
n. 1317, e 3 aprile 1961, n. 284, vengono estesi a tutti quei
cittadini italiani perseguitati politici antifascisti o razziali, che
abbiano subito persecuzioni in conseguenza della loro attivita'
politica antifascista e loro condizione razziale sui territori, da
chiunque amministrati, posti, dopo il giugno 1940, sotto il controllo
della Commissione italiana di armistizio con la Francia (CIAF).
Pertanto le domande gia' inoltrate da detti cittadini, intese ad
ottenere i benefici delle leggi di cui sopra, verranno riprese in
esame con effetto dalla loro presentazione.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 marzo 1968
SARAGAT
MORO - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE