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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
A favore dei conduttori di aziende agricole, dei compartecipanti,
dei coloni e mezzadri del comune di Porto Tolle, che per effetto
della mareggiata del 4-5 novembre 1966 abbiano perduto la produzione
risicola giacente nei magazzini o in fase di prima lavorazione, e'
concesso, a parziale reintegrazione del danno subito, un contributo
nella misura del 50 per cento del valore della produzione perduta
nelle grandi e medie aziende e dello 80 per cento ai compartecipanti,
coloni e mezzadri e ai coltivatori diretti.
Il contributo di cui al comma precedente e' concesso sulla
quantita' di produzione perduta spettante rispettivamente al
conduttore, al compartecipante, colono e mezzadro nella stessa misura
di riparto a norma del contratto.