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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
La decorrenza del termine di cui al primo comma dell'art. 22 della
legge 13 luglio 1967, n. 583, e' differita al 1 aprile 1968.
A decorrere dalla stessa data, le disposizioni contenute nel
predetto articolo 22 sono estese ai titolari di pensione a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidita', la
vecchiaia ed i superstiti, nonche' dei fondi sostitutivi od
integrativi dell'assicurazione medesima gestiti dall'Istituto
nazionale della previdenza sociale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 marzo 1968
SARAGAT
MORO - BOSCO - COLOMBO -
SPAGNOLLI
Visto, il Guardasigilli: REALE