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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'ufficiale e il sottufficiale dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica in servizio permanente e il vicebrigadiere e il
militare di truppa dell'Arma dei carabinieri in servizio continuativo
che contravvengono ai divieti posti rispettivamente dall'articolo 16
della legge 10 aprile 1954, n. 113, dall'articolo 12, secondo comma,
della legge 31 luglio 1954, n. 599, e dall'articolo 3 della legge 18
ottobre 1961, n. 1168, sono diffidati dal Ministro per la difesa a
cessare dalla situazione di incompatibilita'.
La circostanza che l'ufficiale, il sottufficiale e il militare di
truppa abbiano obbedito alla diffida non preclude l'eventuale azione
disciplinare.
Decorsi quindici giorni dalla diffida senza che l'incompatibilita'
sia cessata, l'ufficiale, il sottufficiale e il militare di truppa
cessano dal servizio permanente o dal servizio continuativo per
decadenza. Il relativo provvedimento e' adottato previo parere delle
commissioni o autorita' competenti ad esprimere giudizi
sull'avanzamento.
L'ufficiale e il sottufficiale che contino almeno venti anni di
servizio effettivo sono collocati nella riserva e conseguono la
pensione a norma delle vigenti disposizioni. Qualora il servizio sia
inferiore a detto limite:
a) l'ufficiale e' collocato nel complemento o nella riserva di
complemento, a secondo dell'eta', e consegue l'indennita' per una
volta tanto, pari a tanti ottavi degli assegni pensionabili quanti
sono gli anni di servizio utile a pensione;
b) il sottufficiale e' collocato nel complemento e ha diritto
all'indennita' per una volta tanto nella misura sopra indicata.
Il militare di truppa e' collocato in congedo e ha diritto alla
pensione o all'indennita' per una volta tanto alle condizioni e nella
misura di cui al precedente comma.