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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Gli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica possono, dopo almeno tre mesi di servizio di prima
nomina, vincolarsi ad una ferma volontaria di anni cinque, non
rinnovabile, decorrente dal giorno successivo a quello di compimento
del predetto servizio di prima nomina.
L'ammissione alla ferma e' effettuata per concorso, sulla base dei
servizi prestati dagli interessati dopo la nomina ad ufficiale o, per
la Marina, ad aspirante, e degli altri titoli e requisiti stabiliti
con decreto del Ministro per la difesa.