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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il contributo annuo dello Stato, previsto dall'art. 103 del regio
decreto 13 febbraio 1933, n. 215, per i lavori di manutenzione delle
opere esistenti nel comprensorio della bonificazione pontina, e'
stabilito in lire 125 milioni, a decorrere dall'anno 1966.