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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'Azienda delle ferrovie dello Stato e' autorizzata a dare
esecuzione ad un programma di costruzioni ed opere per il
rinnovamento, il riclassamento, l'ammodernamento e il potenziamento
dei mezzi d'esercizio, delle linee e degli impianti della rete per
l'importo di 100 miliardi in conto di quello di 700 miliardi previsto
per la seconda fase del piano decennale di opere e costruzioni di cui
alla legge 27 aprile 1962, n. 211.
Il suddetto importo di 100 miliardi sara' destinato:
a) per miliardi 50 al rinnovamento, riclassamento, potenziamento
e ammodernamento del materiale rotabile;
b) per miliardi 50 al rinnovamento, riclassamento, potenziamento
e ammodernamento degli impianti di armamento, degli altri impianti
fissi e delle attrezzature di esercizio, con priorita' per le opere
gia' in fase di avanzata esecuzione, la cui produttivita' e' legata
al loro completamento.