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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Alle imprese titolari di concessioni governative di autoservizi di
linea ordinari ai sensi della legge 28 settembre 1939, n. 1822, e
successive modificazioni, che non usufruiscono di altri interventi
finanziari, sussidi o sovvenzioni a carico dello Stato, puo' essere
accordato, per l'anno 1967, un contributo finanziario dello Stato in
relazione alle percorrenze chilometriche effettuate dal 1 luglio 1967
ed alle condizioni economiche degli esercizi.
Il contributo potra' essere corrisposto fino al limite di lire
venti per autobus/chilometro. Potra' pero' essere elevato fino al
limite di lire quaranta per autobus/chilometro per le autolinee che
importano notevoli spese di esercizio, o che si svolgono in zone
montane, ovvero nei territori di cui alle leggi speciali per la
industrializzazione delle zone depresse.