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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di
entrata in vigore della presente legge, le norme sui trattamenti
minimi stabiliti per le pensioni di vecchiaia, di invalidita' ed ai
superstiti a carico della assicurazione generale obbligatoria sono
estese alle pensioni a carico del fondo di previdenza per gli addetti
ai pubblici servizi di trasporto.
I predetti minimi spettano anche se superino i 9/10 della
retribuzione presa a base per il calcolo della pensione, ma non sono
tuttavia dovuti quando il titolare della pensione goda di altro
trattamento previdenziale diretto o di riversibilita', per cui
fruisca di un importo complessivo mensile pari o superiore al minimo
garantito dal primo comma del presente articolo; qualora detto
importo sia inferiore, al titolare della pensione sara' corrisposta
una integrazione pari alla differenza fra l'anzidetto trattamento
minimo ed il complessivo trattamento di pensione spettante.
In caso di adeguamento delle pensioni per effetto dell'art. 24
della legge 28 luglio 1961, n. 830, i trattamenti minimi non sono
suscettibili di variazione, qualora risultino superiori alla pensione
spettante in base ai periodi di iscrizione al fondo, adeguata ai
sensi del citato articolo.
L'articolo 7 della legge 28 luglio 1961, n. 830, e' abrogato.