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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e' autorizzato a
concedere contributi per un periodo non superiore a tre anni ad
imprenditori agricoli coltivatori diretti che si associno per
affidare a tecnici, forniti di laurea in scienze agrarie o di diploma
di perito agrario, la direzione tecnica delle loro aziende.
I contributi di cui al comma precedente non possono superare la
misura del 75 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.
La concessione del contributo e' subordinata all'approvazione, da
parte dell'ispettorato provinciale della agricoltura, del piano
aziendale di sviluppo per le singole aziende affidate alla direzione
del tecnico.
I contributi possono essere concessi anche per l'assistenza tecnica
a mezzadri, coloni parziari, compartecipanti, proprietari affittuari
ed enfiteuti coltivatori diretti e cooperative di conduzione che si
associano a tal fine.