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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' autorizzato lo stanziamento, nello stato di previsione della
spesa del Ministero delle partecipazioni statali, della somma di lire
250 milioni per le ordinarie esigenze derivanti dall'esercizio dei
compiti spettanti allo Stato quale azionista delle societa' a
partecipazione statale.
Gli interventi da effettuare a norma della presente legge dovranno
essere autorizzati con decreto del Ministro per le partecipazioni
statali di concerto con il Ministro per il tesoro.
Lo stanziamento di cui sopra potra' anche essere utilizzato per
rilevare, al costo, partecipazioni di minoranza, possedute in
societa' a partecipazione statale diretta, prima dell'entrata in
vigore della presente legge, da societa' a partecipazione statale
indiretta.
Detto stanziamento potra' essere utilizzato entro e non oltre il 31
dicembre 1970.