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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le tabelle n. 3 e n. 4 della pianta organica degli operai
permanenti dell'amministrazione centrale del Tesoro - gia' istituita,
in attuazione dell'articolo 62 della legge 5 marzo 1961, n. 90, con
decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1961 - sono
sostituite dalle seguenti:
"TABELLA N. 3
Direzione generale delle pensioni di guerra
Cat. 1ª: operai specializzati .............................. n. 3
Cat. 2ª: operai qualificati ................................ n. 8
Cat. 3ª: operai comuni ..................................... n. 6
---
TOTALE ... n. 17".
"TABELLA N. 4
Provveditorato generale dello Stato
Capi operai ................................................ n. 8
Cat. 1ª: operai specializzati .............................. n. 50
Cat. 2ª: operai qualificati ............................... n. 42
Cat. 3ª: operai comuni ..................................... n. 35
Cat. 4ª: operai manovali ................................... n. 7
---
TOTALE ... n. 142".