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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per l'applicazione negli anni finanziari dal 1967 al 1970 delle
disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 29 luglio 1957, n.
634, e' autorizzato il limite di impegno di lire 300 milioni per
ciascuno degli anni summenzionati.