Legge Ordinaria n. 380 del 28/03/1968 (Pubblicata nella G.U. del 13 aprile 1968 n. 96)
Collaborazione tecnica bilaterale con i paesi in via di sviluppo per il quadriennio 1968-1971.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Al  fine di favorire i Paesi in via di sviluppo e di contribuire al
loro  progresso nel campo scientifico, tecnico ed economico, verranno
attuati dei programmi di collaborazione secondo le disposizioni della
presente legge.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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