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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' autorizzata la spesa di lire 9 miliardi per la esecuzione, a
cura del Ministero dei lavori pubblici, dei lavori relativi al
completamento di sede, all'armamento di linea, agli impianti speciali
del deposito di locomotori, costituenti ultimazione delle opere
previste dalle leggi 4 agosto 1955, n. 730, e 28 luglio 1960, n. 851.